Via libera alla legge sul risparmio
Falso in bilancio, cambia poco
Antonio Fazio, governatore di BankitaliaROMA - Quasi un anno e mezzo di lavoro, riunioni in commissione al cardiopalmo, audizioni che durano un'intera giornata, governo battuto su punti nevralgici come il mandato a termine del governatore della bnaca d'italia e il trasferimento della concorrenza all'antitrust, per poi riparare in extremis in aula. E', in estrema sintesi, il riassunto di quanto è avvenuto fino al voto di oggi a Montecitorio, che ha dato il via libera al disegno di legge sulla tutela del risparmio, ora destinato all'esame del Senato, dove peraltro si preannunciano già corpose modifiche al testo.
In sostanza, le novità più salienti sono: - nuove regole sulla governance societaria. In particolare, vengono tutelate le minoranze all'interno dei consigli di amministrazione delle società e dei collegi sindacali e viene introdotto un maggior controllo interno alle società con l'ingresso nel cda e nei consigli di gestione di soggetti non legati all'azionista principale.
- Giro di vite sulle cosiddette 'societa' off-shorè. La norma, che si rivolge sia alle società italiane quotate che a quelle che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza nei rapporti tra queste e le società estere controllate, controllanti o collegate, con sede in quei paesi dove non è sufficientemente tutelata la trasparenza societaria.
Il testo introduce norme più cogenti, mediante l'inserimento di meccanismi per combattere i conflitti di interesse nei soggetti finanziari, nei rapporti tra banche e imprese e nella banca universale. In particolare, le norme sulle cosiddette 'muraglie cinesi' prevedono che la consob, sentito il parere di bankitalia, può disporre la separazione societaria, mentre è obbligatoria la separazione contabile e gestionale con la previsione di sanzioni per i trasgressori.
- Vanno allo stato i cosiddetti 'depositi dormienti'. Con questa norma i conti correnti inutilizzati e non rivendicati da più di cinque anni, e cioè che non hanno movimentazioni per almeno 5 anni, entreranno a far parte del patrimonio dello stato, previo un passaggio in Bankitalia per dieci anni. La metà dell'ammontare delle somme andranno a confluire nel fondo di garanzia per i risparmiatori, mentre la restante metà sarà utilizzata per ridurre il debito pubblico.
- Investitori obbligati a fornire prospetti informativi per i bond.
- Trasparenza per fondi e prodotti della finanza etica. La Consob deve emanare un regolamento in cui vengono fissati gli obblighi di informazione e rendicontazione dei prodotti qualificati come etici o socialmente responsabili.
Viene quindi parzialemnte modificato il testo unico di intermediazione finanziaria. La Consob acquisisce una forma di potere di veto sulle operazioni su Borsa spa sulle operazioni di listing e delisting.
- Restano cinque le autorità di controllo. E cioè, Banca d'Italia, Antitrust, Consob, Isvap e Covip, che saranno tenute a collaborare tra loro (ferma restando l'autonomia singola), anche sullo scambio di informazioni, attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento. Ma la novità più rilevante è che nello scambio di informazioni ciascuna autorità non può opporre il segreto e si può avvalere dell'ausilio della Guardia di Finanza.
- La Consob resta a Roma (un emendamento della Lega chiedeva il trasferimento della sede principale a Milano), mentre per quel che riguarda la previdenza complementare non è più la Covip l'unica a vigilare sulla trasparenza dei fondi pensione.
- Inasprimento del reato di falso in bilancio. La norma prevede pene fino a due anni di reclusione (finora il massimo era un anno e sei mesi) a carico di chi rende false comunicazioni sociali, pene aumentate fino a sei anni se il fatto riguarda società con azioni quotate in mercati regolamentati e abbia provocato gravi danni ai risparmiatori. Il testo del ddl, tuttavia, introduce delle soglie al di sotto delle quali non è prevista la punibilità: se la variazione del risultato economico di esercizio al lordo non è superiore al 5% o se le omissioni non determinano una variazione del patrimonio netto superiore all'1%.
Infine, non sono punibili stime errate non superiori al 10% da quelle corrette.
Repubblica
03/03/2005 - 19:26
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