Assolto per aver commesso il fatto
di Marco Travaglio
Nell’orgia delle dichiarazioni entusiastiche per l’assoluzione di Silvio Berlusconi in Cassazione nel processo Sme-Ariosto, nessuno ha notato quella dell’on. avv. Gaetano Pecorella, che non è una toga rossa, ma il difensore del Cavaliere. Commentando la sentenza appena emessa dalla VI sezione del Palazzaccio, che ha confermato in toto quella della Corte d’appello di Milano, Pecorella ha detto all’Ansa: “Squillante per le sue funzioni non era in grado di ingerire con Sme: già per la Corte di Appello non c’era dubbio che il bonifico ‘Orologio’ sia riconducibile a Berlusconi, ma siccome non c’è stato alcun intervento di Squillante, quella dazione non prova l’iscrizione del magistrato al libro paga”. Per capire meglio, riepiloghiamo brevemente i fatti. Berlusconi, i giudici Renato Squillante e Filippo Verde e gli avvocati della Fininvest, Cesare Previti e Attilio Pacifico, vengono rinviati a giudizio per corruzione nel processo “Sme-Asriosto” in base a due diversi capi d’imputazione: 1) la sentenza firmata nel 1986 dal giudice Verde (confermata dalla Cassazione nel 1988) che diede ragione alla cordata Fininvest-Barilla-Ferrero e torto alla Cir di Carlo De Benedetti nella causa con l’Iri per la mancata privatizzazione della Sme, sarebbe stata comprata con soldi della Fininvest e Barilla, finiti poi in parte a Verde e in parte a Squillante (che, pur non coinvolto nella controversia, avrebbe “aiutato” il buon esito del processo); 2) Squillante sarebbe stato “a libro paga” della Fininvest per ogni evenienza del gruppo, a suon di bustarelle che Previti, usando denaro di Berlusconi, gli avrebbe versati brevi manu in contanti e via bonifico sul suo conto svizzero. Per il primo capo d’imputazione tutti gl’imputati, in tutti i processi, sono stati assolti: le prove che la sentenza Sme fosse comprata o non ci sono o sono insufficienti. Verde e Squillante ricevettero soldi in Svizzera, ma dopo il 1988, e non è sicuro che venissero pagato proprio per quel processo. Per il secondo capo d’imputazione, i verdetti divergono: ma nessuno può negare ciò che risulta dalle carte e nessuno dei protagonisti può negare, e cioè che il 5 marzo 1991, dal conto svizzero della All-Iberian-Fininvest, “Ferrido”, alimentato con denaro di Berlusconi, parte un bonifico di 434.404 dollari (500 milioni di lire dell’epoca), alla volta del conto svizzero “Mercier” di Previti, che nel giro di pochi minuti gira la stessa somma al conto svizzero “Rowena” del giudice Squillante (riferimento in codice dell’operazione: “Orologio”). Berlusconi paga Previti che paga Squillante: non si discute. Per il bonifico Orologio, infatti, Previti, Pacifico e Squillante vengono condannati a 6 anni dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano; poi la Cassazione, in extremis, manda tutto a Perugia per competenza territoriale, e lì il processo muore, ma non prima che i giudici umbri abbiano stabilito che i tre imputati erano colpevoli: il reato però è prescritto. Berlusconi viene processato separatamente, dopo lo “stralcio” del 2003 che lo divide dal coimputati. Il Tribunale lo dichiara responsabile del bonifico Orologio, ma grazie alle attenuanti generiche il reato è prescritto. La Corte d’appello invece lo assolve in base al comma 2 dell’articolo 530 del codice di procedura, stabilendo che le prove sono insufficienti o contraddittorie; la Cassazione, l’altro giorno, conferma. Il procuratore generale Piero de Petris ricorre in Cassazione. Ma qui lo stesso Pg Oscar Cedrangolo, nella sua requisitoria, chiede alla VI sezione di rigettare il ricorso e confermare l’assoluzione “dubitativa” d’appello: sostiene che,se non si riesce a dimostrare che il giudice asservito agli interessi di un gruppo privato abbia compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio “nell'ambito della sfera di influenza delle sue funzioni”, cioè che è intervenuto ad aggiustare un processo, anche se ha preso soldi non può essere condannato. E nemmeno chi quei soldi gli ha versato. Curiosa interpretazione, che contrasta quanto stabilito dalla stessa Cassazione il 23 maggio 1986: e cioè che il “lento e progressivo condizionamento delle sue scelte (di Squillante da parte di Previti, nda) rispetto a gruppi economici… sulla base di procurate occasioni di incontri, di regalie, di mondanità, di soddisfacimento di esigenze di gratificazione individuale di ogni specie… impone una rilettura normativa dell’ipotesi criminosa di corruzione, tutte le volte che abbiamo come riferimento fatti non solo di mercimonio dei doveri dell’ufficio in relazione ad atti squisitamente formali ma coinvolgenti la condotta generale di favoritismo e quindi antidoverosa del pubblico ufficiale…; e ciò soprattutto quando, come nel caso in esame, la corruzione investendo i doveri di base di una organizzazione [quella giudiziaria, ndr)… comporta la sistematica abdicazione dalle sue finalità legali”. Insomma, se un gruppo paga un giudice perché sia sempre disponibile alle sue esigenze processuali, ancor prima che questo sentenzi i intervenga in suo favore, questa è ugualmente corruzione anche se poi non si riescono a collegare i versamenti con questo o quell’atto specifico. Ora invece il Pg – e, par di capire, anche la VI sezione che gli è andata dietro – stabilisce invece che, sì, è incontestabile che i 434 mila dollari del bonifico Orologio a Squillante provenivano dalla Fininvest, anzi da Berlusconi. Ma nessuno è riuscito a dimostrare un intervento di Squillante per alterare il corso della causa Sme. “In pratica – scrive l’Ansa riassumendo la requisitoria del Pg - la ‘generica disponibilità’ del capo dei gip della capitale e il fatto che abbia percepito soldi da fondi neri riconducibili a Silvio Berlusconi, non fanno di quest'ultimo un corruttore perchè alla ‘mazzetta’ in valuta statunitense è mancato un ‘controaltare’. E il solo ‘asservimento potenziale’ del magistrato, nonostante la tesi contraria sostenuta da De Petris, non ha ‘rilevanza penale’, ha concluso Cedrangolo”. Ma qui c’è un errore marchiano: nessuno ha mai sostenuto che il bonifico Orologio (del 1991) fosse legato alla sentenza Sme (del 1986). Era invece nel capo d’imputazione che accusava Squillante di essere “stabilmente a libro paga” della Fininvest. Legato alla causa Sme, secondo l’accusa, era il versamento di 100 milioni che Barilla, tramite Previti, fece recapitare a Squillante dopo il buon esito della causa Sme in Cassazione. Il fatto più paradossale è che questo errore viene ripetuto pari pari dall’avvocato Pecorella che, con l’aria di dire una cosa carina sul suo illustre cliente, non fa che ribadire che Berlusconi pagava Squillante. Ripetiamo testualmente le parole di Pecorella: “Squillante per le sue funzioni non era in grado di ingerire con Sme. Già per la Corte d’appello non c’era dubbio che il bonifico Orologio sia riconducibile a Berlusconi, ma siccome non c’è stato alcun intervento di Squillante, quella dazione non prova l’iscrizione del magistrato al libro paga”. Cioè: Berlusconi, secondo il suo stesso difensore, pagò un giudice tramite Previti, ma non è reato. Le motivazioni della Cassazione, a questo punto, si annunciano avvincenti: davvero la Suprema Corte metterà nero su bianco che è lecito pagare un giudice? O magari che è lecito solo quando lo fa Berlusconi?